Il termine “carne” non vale per alimenti vegani

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Non si deve chiamare “carne” quella sintetica
20 Agosto 2018
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La parola “carne” viene sempre più utilizzata anche nel caso in cui in un prodotto alimentare la carne presente sia poca o addirittura assente. Le aziende che quindi vendono questo genere di prodotti come “carne” stanno ingannando i consumatori, ma allo stesso tempo desiderano implicare un legame con la carne per motivi di marketing. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori non lascia dubbi in merito a ciò che comprende la corretta fornitura di informazioni sugli alimenti e stabilisce che la legislazione vieta la fornitura di informazioni fuorvianti per i consumatori, in particolare per quanto riguarda la natura, gli effetti o le proprietà degli alimenti. Ricorda, tra l’altro, che una recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE vieta l’uso illegale, ad esempio, di “formaggio vegano” o “latte di soia”. Qualora nessuna legislazione specifica preveda indicazioni particolari per gli alimenti a base di carne, si applicano quindi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 che regola le norme generali in materia di etichettatura. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento richiede che le informazioni sugli alimenti non siano fuorvianti riguardo le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la sua natura e la sua composizione. Inoltre, ai fini dell’etichettatura, riporta la seguente definizione di carne: “muscoli scheletrici di specie di mammiferi e uccelli riconosciuti idonei al consumo umano con tessuto naturalmente incluso o aderente (…)”. Su questa base, il termine “carne” può essere utilizzato solo sulle etichette degli alimenti conformi a questa definizione.

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