Cosa si intende per campo visivo di una etichetta?

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L’etichettatura alimentare deve soddisfare i requisiti della normativa europea e nello specifico quelli del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (in vigore in Italia dal 13 dicembre 2014 che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti). Il suo scopo è quello di consentire ai consumatori di effettuare scelte alimentari consapevoli e informate sul prodotto che intendono acquistare. L’operatore è responsabile della veridicità delle informazioni riportate. Sugli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. Se gli alimenti non sono preimballati, le informazioni devono essere trasmesse a chi riceve tali alimenti affinché quest’ultimo le possa fornire al consumatore finale. Le informazioni di tipo obbligatorio devono contenere:

• il nome commerciale del prodotto, riportato in modo chiaro e facilmente leggibile

• l’elenco di tutti gli ingredienti e delle sostanze che costituiscono il prodotto, elencate in ordine decrescente di peso

• l’elenco degli allergeni presenti nel prodotto, in qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, da indicare in grassetto o in altro tipo di carattere ben evidente

• le informazioni nutrizionali chiave (grassi, carboidrati, proteine, sodio, zucchero, ecc.), da riportare in forma standardizzata e facilmente comprensibile

• la quantità netta del prodotto, espressa in peso, volume o in numero di unità

• il termine minimo di conservazione o la data di scadenza

• le informazioni sull’origine del prodotto, come il paese di origine o di produzione

• le condizioni di conservazione e/o le condizioni d’impiego

• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.

Le informazioni obbligatorie devono essere facilmente individuate in quello che è definito campo visivo che è da intendersi come tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale. È uno degli elementi più importanti di cui tenere conto nella progettazione dell’etichetta, poiché deve essere pensato in modo tale da attirare l’attenzione dei consumatori e comunicare con successo le informazioni necessarie. Mentre con il termine di campo visivo principale si fa riferimento al campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto (rappresentato dalla parte frontale dell’etichetta) e che permette all’acquirente di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ed, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Il campo visivo principale è destinato a essere visto da una distanza di almeno 30 cm. Tuttavia, la dimensione e la posizione del campo visivo principale possono variare in base alla dimensione dell’etichetta o al contenuto. Le aziende produttrici e/o l’operatore sono responsabili delle caratteristiche richieste dalla legge e soprattutto che le etichette siano chiare; indelebili, che non si cancellino o scoloriscano nel tempo; leggibili, cioè che rispettino gli standard minimi imposti per il carattere di testo. Nel campo dell’etichetta possono essere fornite anche informazioni su base volontaria che però devono soddisfare determinati requisiti: non devono indurre in errore il consumatore né essere ambigue o confuse, devono basarsi – se del caso – su dati scientifici pertinenti e non devono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie.

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